STATUTO
Fondazione Artevision
Articolo 1: Costituzione
E'costituita una Fondazione  denominata "Fondazione Artèvision ". Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Artèvision".La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale.
Articolo 2: Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.
Articolo 3: Scopi
La Fondazione promuove direttamente, o attraverso un servizio di consulenza, lo studio, l’organizzazione e la gestione di progetti che favoriscano la conoscenza, lo sviluppo l’interscambio e lo scambio di espressioni artistiche e culturali in Italia e all’estero, italiane o straniere. Artèvision si posiziona come punto di contatto, riferimento e supporto per individui, associazioni, società, enti pubblici e privati, favorendo la realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento della missione. La fondazione opera principalmente nei seguenti settori:

1.Istruzione
2.Formazione
3.Arte
4.Spettacolo
5.Conservazione e valorizzazione dei beni artistici e archittettonici e delle attività culturali e dei beni ambientali.
6.Editoria
7.Turismo
8.Comunicazione
9.Cultura
10.Ricerche scientifica

Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti “settori rilevanti”. Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno, al quale demanda per le specifiche e sottoclassi dei “settori rilevanti”.
Articolo 4: Attività direttamente connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, come previsto all’art. 1 del presente statuto, la Fondazione potrà tra l'altro: operare, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare essa può:
a) Esercitare direttamente con contabilità separata imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;
b) Compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di legge e del presente statuto;
c) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
d) A mministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
e) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
f) Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
g) Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
h) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 5: Vigilanza
L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.
Articolo 6: Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro, titoli o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, e successivamente dai Soci Onorari e Partecipanti;

b) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi da enti pubblici o privati, Italiani o esteri;
c) dai beni mobili e immobili, e o da partecipazioni anche di controllo in imprese strumentali,  che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Articolo 7: Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b)da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.Le somme versate alla Fondazione a qualsiasi titolo non sono rimborsabili.
Articolo 8: Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, opportunamente delegati,, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 9: Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:

a)Fondatori;
b) Soci Onorari;
c) Soci Partecipanti.

Articolo 10: Fondatori e Soci onorari
Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Possono divenire Soci onorari:
a) nominati tali dal Consiglio d’amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche  che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d’amministrazione stesso;
b) le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra;
c) i membri del consiglio di amministrazione, da qualsiasi organo nominati,  i quali abbiano portato a termine un intero mandato senza alcuna interruzione.

Articolo 11: Soci Partecipanti
Possono ottenere dal consiglio d’amministrazione la qualifica di " Soci Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per la durata dello specifico progetto finanziato dal richiedente.
Articolo 12: Partecipanti esteri
Possono essere nominati Soci onorari ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.
Articolo 13: Esclusione e recesso
Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza qualificata dei punti voto di cui all’art. 16 l'esclusione dei soci onorari ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci onorari e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 14: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio d’amministrazione;
b) il Presidente della Fondazione e il Vice‑ Presidente;
c) il Collegio dei Partecipanti;
d) il Collegio tecnico-contabile.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.
Articolo 15: Consiglio di amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione è composto da un numero variabile da tre a quindici membri.
La composizione  massima sarà la seguente:

a) otto nominati dai Fondatori, o dai loro eredi, tra i quali è eletto il Presidente;
b) quattro nominati dai Soci onorari;
c) tre dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio d’amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori.I membri del Consiglio d’amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio d’amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa,  a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’amministrazione, il numero dei consiglieri rimane invariato sino alla fine del mandato del consiglio stesso. Il Consiglio d’amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari di cui agli art. 1, 3e 4, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 1, 3 e 4;
b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
c) fissare i criteri per divenire Soci onorari e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
d) nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
e) nominare, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto; per ogni sede o succursale aperta, così come previsto dall’art. 2
f) Il Consiglio risponde innanzi  Fondatori  e al Collegio dei Partecipanti della propria attività.
g) Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei  consiglieri eletti. Per le modifiche al presente statuto, e per lo scioglimento dell’ente, è inoltre necessario il voto favorevole dei Fondatori o dei loro eredi.
Articolo 16: Convocazione e quorum
Il Consiglio d’amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei consiglieri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza dei due quarti dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto. In caso di parità, in una votazione, il voto del presidente vale doppio.Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori, non saranno valide le assemblee ove non sia presente almeno uno dei consiglieri nominato dai fondatori .Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Articolo 17: Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d’amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
Articolo 18: Collegio dei Soci
Il Collegio dei Soci è composto da tutti i  Soci partecipanti alla Fondazione. Nel caso in cui siano persone giuridiche o Enti i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Soci, durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Collegio dei Soci nomina i membri del Consiglio d’amministrazione di sua competenza. Il Collegio dei Soci formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Soci viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d’amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. Il Collegio dei Soci è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
Articolo 19: Collegio tecnico-contabile
Il Collegio tecnico-contabile è composto da uno a tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori.
Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redige apposite relazioni.
I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Articolo 20: Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’amministrazione, ad altre fondazioni ovvero ai fini di pubblica utilità.
Articolo 21: Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private.
Articolo 22: Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00